Assegno di Maternità
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Servizio attivo
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).
A chi è rivolto
Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare, e/o a rischio di istituzionalizzazione.
Descrizione
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Per richiedere l'assegno di maternità la madre deve essere:
- cittadina italiana, comunitaria o extracomunitaria, in quest'ultimo caso appartenente ad una delle seguenti categorie:
- cittadino/a rifugiato politico o suoi familiari
- cittadino/a titolare di protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari
- cittadino/a apolide o suoi familiari
- cittadino/a titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
- familiare di cittadino italiano, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
- cittadino/lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia, titolare del permesso di soggiorno o suoi familiari
- cittadino/a titolare del permesso unico di lavoro o con autorizzazione al lavoro o suoi familiari
- residente nel Comune di Ferrandina al momento della presentazione della domanda
- con un I.S.E.E. specifico per prestazioni rivolte a minorenni non superiore al limite annualmente stabilito
Come fare
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Cosa serve
Documenti da presentare
- • dichiarazione ISEE in corso di validità
- • copia del documento di riconoscimento
- • dati del conto bancario o postale su cui ricevere l'accredito.
Cosa si ottiene
In caso di accoglimento della richiesta verranno erogati i contributi secondo le modalità definite dal regolamento vigente in materia.
Tempi e scadenze
L'ufficio Sociale formulerà la proposta di intervento entro 30 giorni dall’accertamento.
Quanto costa
Servizio Gratuito
Accedi al servizio
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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Condizioni di servizio
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