Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3,
criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco
annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali
ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri
da rendere per dette materie;
convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme
associative;
istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei
pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi
mediante convenzione;
istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza;
contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed
emissione dei prestiti obbligazionari;
spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di
immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che,
comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
Giunta, del segretario o di altri funzionari;
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed
istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
GLI UFFICI COMUNALI SONO APERTI:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
- il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
IL PUBBLICO SI RICEVE:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
- il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Pagina aggiornata il 24/01/2024
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