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ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA LINEA POTENZA – METAPONTO

News    Pubblicato il 30/05/2024

Il sindaco, al fine di evitare di creare situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica e per i viaggiatori, oltre che grave interferenza sulla regolarità della circolazione ferroviaria con relativa interruzione del pubblico servizio qualora la vegetazione secca e/o altro materiale dovesse invadere la sede ferroviaria o anche solo per fenomeni di incendio che si dovessero verificare in prossimità della stessa, con ordinanza n.35 del 30 maggio 2024 (in allegato) ORDINA
A tutti i proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con la sede ferroviaria
ricadenti nel territorio del Comune di Ferrandina, ciascuno per la particella catastale di propria
competenza:
1. di provvedere immediatamente ad eliminare i fattori di rischio, nonché al ripristino delle
condizioni ottimali di igiene e di sicurezza come indicato negli artt. 52, 55 e 56 del DPR 753
dell’11/07/1980 riportati in narrativa, a partire dalla data di adozione della presente Ordinanza;
2. di smaltire i rifiuti vegetali e non, presso un sito autorizzato mediante apposita ditta in possesso
dei requisiti richiesti dalla vigente legge in materia per la raccolta e trasporto dei rifiuti;
3. di mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza delle alberature dalla sede
ferroviaria nel rispetto del D.P.R. 753/80, artt. 52, 55 e 56;
AVVERTE
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle
sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative
statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000.
DISPONE
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la
Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta
osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi
boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

Allegati:

prot_par-0009233-del-30-05-2024-allegato-ordinanza_sindacale_n.35prevenzione-incendi_signed-1.pdf (771.34 KB)

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