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Obbligo di Green Pass

News    Pubblicato il 14/10/2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge 21 settembre 2021 , n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Il provvedimento coinvolge i lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche ex art.1, comma 2 d.lgs. 165/2001, quindi anche i comuni.

L’obbligo non si applica ai cittadini che si recano presso l’Ente per usufruire dei relativi servizi.

L’obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (es. tirocinanti, volontari…).

Pertanto, con decorrenza 15/10/2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, per tutti i dipendenti del Comune e per tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Tutti i Responsabili di Settore, o loro incaricati formalmente individuati, saranno tenuti a verificare il possesso di Green Pass in corso di validità da parte dei collaboratori del proprio settore, nonché di tutti coloro che si rapportano con l’amministrazione per attività lavorativa, di formazione o di volontariato con il proprio settore.

Le verifiche, anche a campione, dovranno essere effettuate possibilmente al momento dell’ingresso nella sede comunale, tramite l’applicazione VerificaC19, che scannerizza il Qr-code presente sulla certificazione verde.

Si ricorda che i datori di lavoro che trascurino di effettuare le verifiche sul Green Pass potranno ricevere una sanzione che va dai 400,00 ai 1.000,00 euro.

Il dipendente che non è in possesso del Green Pass o della certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque sino al 31/12/2021, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per le giornate di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

Per coloro che accedano ugualmente ai luoghi di lavoro, pur se sprovvisti di green pass o di certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è prevista la sanzione pecuniaria da 600,00 a 1.500,00 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dall’ordinamento vigente.

I Responsabili di settore che accertano e contestano la violazione, trasmettono al prefetto i relativi atti, al fine dell’irrogazione della sanzione.

Verrà data ulteriore opportuna comunicazione in caso di emanazione di ulteriori linee guida ministeriali.

Allegati:

Definizione_modalità_operative_green_pass-ferrandina_signed.pdf (358.91 KB)

Informativa-Green-Pass.pdf (223.95 KB)

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